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Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana


La tutela degli archivi in ambito nazionale. Un po' di storia

All'indomani dell'Unità d'Italia, dopo approfondito e vivace dibattito culturale e politico prevalse il partito di coloro che, pur riconoscendone il valore storico culturale, vedevano nella gestione degli archivi il prevalente interesse dello Stato alla tutela della certezza del diritto e della riservatezza.

Questa esigenza di controllo sulla memoria storica, e allo stesso tempo di controllo burocratico, connotarono le scelte accentratrici del legislatore postunitario tra il 1874 e il 1875 (regi decreti 5 mar. 1874 n. 1852, 26 mar. 1874 n. 1861, 27 mag. 1875 n. 2552). Con questi provvedimenti furono creati e regolamentati 17 Archivi di Stato, che coincidevano di massima con istituti archivistici di concentrazione già presenti nelle ex-capitali degli stati preunitari; erano posti alle dipendenze del Ministero dell'interno ed erano deputati alla conservazione della memoria storica di origine statale. L'attenzione primaria era quindi rivolta alla documentazione statale.

Tuttavia anche la documentazione che si trovava al di fuori degli Archivi di Stato fu oggetto di attenzione da parte del legislatore. Con il r.d. 31 mag. 1874, n. 1949 furono create 10 Sovrintendenze (denominate Sovrintendenze agli archivi di Stato) secondo le antiche circoscrizioni storiche: agli archivi piemontesi, liguri, lombardi, veneti, emiliani, toscani, romani (per le regioni di Lazio, Umbria, Marche), napoletani (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), siciliani e sardi.

Queste Sovrintendenze avevano compiti di vigilanza da un lato sugli Archivi di Stato, che quindi erano gerarchicamente subordinati sia in materia tecnico-archivistica che di personale, dall'altro lato sulla documentazione di interesse storico e amministrativo che si trovava al di fuori degli Archivi di Stato (in particolare sugli archivi delle province, comuni, corpi morali, curie diocesane ed ecclesiastiche). Queste Sovrintendenze ebbero però vita breve e furono soppresse dal 1892 (r.d. 31 dic. 1891, n. 745), affidando il compito di vigilanza alle direzioni degli Archivi di Stato.

Per quanto riguardava invece gli archivi privati (familiari e personali) il legislatore del 1875 – in sintonia con la cultura liberistica del nuovo stato unitario – preferì non intervenire con disposizioni limitative della proprietà privata.

La prima legge organica in materia di vigilanza da parte dello Stato sugli archivi sia privati che degli enti pubblici è quella del 1939 (l. 22 dic. 1939, n. 2006), che si inscrive in quel corpus di leggi emanate nello stesso periodo dal regime fascista sulle "cose di interesse storico e artistico", oggi ricomprese sotto il concetto ampio di "beni culturali". La legge del '39 riordinava gli Archivi di Stato e ridefiniva le funzioni di vigilanza sugli archivi degli enti pubblici non statali e sugli archivi privati; analogamente ai beni storico-artistici, le maggiori novità riguardavano soprattutto gli archivi privati: una volta accertato che un archivio privato rivestiva particolare interesse storico, il soprintendente archivistico competente per territorio era tenuto ad emanare un atto amministrativo di carattere vincolistico (atto di notifica), da cui discendevano una serie di limiti per il proprietario.

A partire dal 1939 dunque gli archivi privati venivano sottoposti a tutela al pari degli archivi pubblici, e per attuare una efficace vigilanza sul patrimonio archivistico non statale venivano reintrodotte le Soprintendenze archivistiche, in numero di 9 e quindi con competenze territoriali assai ampie (Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo), tali da risultare con il passare del tempo inadeguate.

I principi introdotti nel 1939 furono confermati e ampliati dalla legge archivistica del 1963 (d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409) che istituì 18 Soprintendenze archivistiche, una per regione (poi aumentate a 19 con la creazione della regione Molise).

Tra gli anni '60 e '70 un ampio movimento culturale, tendente all'elaborazione di una nozione unitaria di "bene culturale", fondata su un nuovo concetto antropologico di cultura, preludeva ad un nuovo modo di concepire la gestione del patrimonio culturale. L'attenzione si spostava dal valore culturale rappresentato dall'oggetto materiale alla funzione sociale del bene culturale visto come fattore di sviluppo intellettuale della collettività, e i tempi erano favorevoli alla creazione di un'amministrazione specifica per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano.

Tra il 1974 e il 1975 fu istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali (d.l. 14 dic. 1974, n. 657 convertito in l. 29 gen. 1975, n. 5) in cui confluirono le due direzioni generali da un lato delle biblioteche e accademie, e dall'altro delle antichità e belle arti provenienti dal Ministero della pubblica istruzione, come pure l'amministrazione archivistica proveniente dal Ministero dell'interno. Per quanto riguarda gli archivi era fatta salva la competenza in materia di autorizzazione alla consultazione dei documenti riservati, che rimaneva e tuttora rimane al Ministero dell'interno (d.p.r. 30 dic. 1975, n. 854). All'interno del nuovo ministero le Soprintendenze mantenevano le proprie funzioni di vigilanza sugli archivi non statali.

Le novità interpretative introdotte dal legislatore del 1975 hanno trovato conferma e più completa formulazione dapprima nel 1998 con la riforma del Ministero, che diventa Ministero per i beni e le attività culturali, e successivamente con il generale processo di trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, confermato dalla riforma del titolo V della Costituzione (l.cost. 18 ott. 2001, n. 3).

I mutamenti del quadro normativo generale hanno da ultimo prodotto l'esigenza di una codificazione ex novo in materia di beni culturali, portata a termine con l'emanazione nel 2004 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42), in cui sono state rielaborate le leggi organiche, tra cui anche la legge archivistica, che nel corso degli ultimi settant'anni hanno disciplinato i singoli settori dei beni culturali.

La L. 24 giugno 2013, n. 79, art. 1 c. 2, Trasferimento delle funzioni in materia di turismo, ha cambiato la denominazione del Ministero in Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il D.L. 1 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, all'art. 6 c. 1 ha ulteriormente cambiato la denominazione del Ministero in Ministero della cultura.



Ultimo aggiornamento: 02/09/2022